martedì 30 dicembre 2008

OBBLIGO INVIO CERTIFICAZIONE MALATTIA ALL'INPS LAVORATORI DELLE IMPRESE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI LOCALI PRIVATIZZATE‏

CIRCOLARE INPS 114 DEL 30.12.2008
Roma, 30 Dicembre 2008


OGGETTO: Art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. Obblighi contributivi per
malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti
Pubblici e degli enti locali privatizzate. Prestazioni economiche di
maternità, malattia e legge 104/92
SOMMARIO: 1. Premessa
2. Aziende destinatarie e obbligo contributivo
3. Prestazioni: tipologie e conguagli
4. Indennità di maternità e/o paternità
5. Indennità per congedo parentale e riposi giornalieri
6. Indennità per permessi ex lege 104/92
7. Prestazioni economiche di malattia
7.1 Controlli
1. PREMESSA
L’art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
in Legge 6 agosto 2008 n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha disciplinato
l’obbligo del versamento all’Inps della contribuzione per malattia e maternità nei
confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate
e a capitale misto.
Con la presente circolare, nel fornire le prime indicazioni in ordine agli obblighi
contributivi derivanti dalla disposizione in trattazione, si provvede a disciplinare gli
effetti della norma sotto il profilo delle prestazioni suddette che, con effetto dal
1°gennaio 2009, verranno erogate a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese
destinatarie della norma medesima. Per quanto non espressamente previsto,
troveranno applicazione le istruzioni vigenti per la generalità dei lavoratori
dipendenti del settore privato.
2. AZIENDE DESTINATARIE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO
A decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli
Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente, la contribuzione per maternità e malattia.
Si tratta delle imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti
Pubblici nonché delle imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da
processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni ’90 ed ancora in via di
completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime
previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle
medesime in forza di specifiche disposizioni normative. Analogamente, in quanto
già assoggettate a regimi speciali, si devono ritenere incluse le imprese costituite a
seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico.
Le imprese come sopra individuate, pertanto, sono tenute al versamento delle
predette contribuzioni secondo il settore di appartenenza, anche nel caso in cui,
specifiche previsioni contrattuali, impongano alle stesse di corrispondere al
lavoratore la retribuzione globale.
L’intervento normativo di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge in discorso, ha la
finalità di uniformare la disciplina relativa ai predetti obblighi con quella prevista
per la generalità dei datori di lavoro privati.
Con circolare a parte verranno fornite specifiche indicazioni in ordine alle modalità
di applicazione di tale norma, unitamente alle istruzioni operative, che dovranno
essere seguite per la corretta imposizione degli obblighi in trattazione.
................OMISSIS..................

7.1. CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio 2009 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di
malattia (art. 5 D.L. 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n.
638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l’Istituto è abilitato a disporre,
d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o
ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa.
Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui
trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e
completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a
comunicare tempestivamente, all’INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale
variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale,
verranno sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per la generalità
dei lavoratori subordinati.
Il Direttore generale
Crecco

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