mercoledì 23 dicembre 2015

Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02467 presentato in Commissione Lavoro dal Senatore Amedeo Bianco

Fonte www.senato.it

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02467


Pubblicato il 22 dicembre 2015, nella seduta n. 556

BIANCO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
è oramai dal 2009 che l'Istituto nazionale di previdenza sociale, per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali medico-legali, ricorre annualmente a procedure di selezione pubblica per l'affidamento di incarichi libero-professionali a medici esterni a contratto che hanno, per conto dell'ente, mansioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai medici dipendenti interni;
a tali procedure hanno sempre potuto partecipare anche i medici fiscali INPS, svolgendo i loro compiti con modalità funzionali a ricoprire ambedue gli incarichi, tanto più dopo l'avvio e l'implementazione di un drastico processo di spending review che ha coinvolto anche l'istituto previdenziale, che dal maggio 2013 ha ridotto drasticamente, e poi, dal 1° ottobre dello stesso anno, di fatto interrotto le visite mediche di controllo domiciliare disposte d'ufficio;
l'INPS ha pubblicato, in data 16 novembre 2015, sul proprio sito istituzionale l'"Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali", al fine di rinnovare gli incarichi ai cosiddetti medici convenzionati esterni con contratto di durata già scaduto il 30 settembre e successivamente prorogato, per ulteriori tre mesi, al 31 dicembre 2015;
nel bando è specificato che "il medico che si è candidato, pur essendo inserito nelle liste speciali su base provinciale in qualità di medico fiscale (di cui all'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), è tenuto ad optare al momento della sottoscrizione del contratto, non potendo svolgere contemporaneamente l'attività di medico fiscale e di medico esterno convenzionato";
tale previsione prefigura, de facto, un'incompatibilità assoluta tra le due mansioni che, ad avviso dell'interrogante, non è compatibile con la normativa vigente in materia, considerato che la funzione di medico fiscale può essere svolta, in casi di particolari esigenze dell'ente, sia da medici dipendenti che da medici convenzionati esterni;
al riguardo si segnala che la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), con propria nota del 20 novembre 2015 indirizzata al presidente dell'INPS, ha rilevato che non sussiste alcun conflitto di interessi tra l'attività di medico fiscale e quella di medico esterno convenzionato;
a tutt'oggi, molti medici di controllo operano come medici convenzionati esterni nei centri medici legali INPS con lo stesso impegno orario settimanale previsto dal nuovo bando (25 ore) e con modalità utili a ricoprire entrambi gli incarichi, compensando, anche in tal modo, l'esiguo numero di visite di controllo disposte recentemente dall'ente;
considerato che:
il Governo, nella seduta del 9 marzo 2011 della XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, rispondendo all'interrogazione 5-03748 del deputato Gaetano Porcino, ha evidenziato tra l'altro che: "nell'avviso di luglio 2010, nell'ambito della valutazione dei titoli professionali, è stato dato particolare rilievo all'esperienza lavorativa presso l'INPS, attraverso la previsione di uno specifico punteggio per le visite mediche di controllo domiciliare. L'istituto ha altresì precisato che, tra i medici nominati all'esito delle procedure di selezione, risultano essere presenti un numero rappresentativo di medici fiscali che - al fine di garantire continuità all'attività inerente le visite di controllo - espletano i loro compiti con modalità funzionali a ricoprire ambedue gli incarichi";
la Commissione XII, nel documento approvato all'unanimità in data 27 maggio 2014 a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici di controllo dell'INPS che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, ha ribadito l'utilità della medicina fiscale e la necessità di garantire stabilità lavorativa ai medici fiscali, rilevando, in particolare, che: «appare infine utile il percorso di fidelizzazione del personale sanitario anche attraverso il ricorso alla professionalità del medesimo, verificando ad esempio la possibilità che siano chiamati a partecipare alle commissioni per certificazioni di invalidità e, da ultimo, l'esclusione dalle suddette liste di chi è già in quiescenza»;
alla luce di quanto esposto, non si comprende la ratio sottesa alla previsione dell'obbligo di opzione tra l'attività di medico fiscale e di medico esterno convenzionato contenuta nel bando che, ad avviso dell'interrogante, rischia di determinare un'incomprensibile e ingiustificata limitazione professionale per la categoria stessa dei medici fiscali INPS,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che la previsione dell'obbligo di opzione inserita nel bando, comportando, di fatto, una sostanziale incompatibilità tra le funzioni di medico fiscale e di medico esterno convenzionato, sia conforme alla normativa vigente in materia e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
fonte : www. senato .it